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Reg. CE 261/04
Hai diritto a un rimborso del volo se: - il volo è cancellato e non desideri un volo alternativo - il volo è in ritardo di almeno 5 ore e scegli di non viaggiare (potresti ricevere un rimborso del biglietto completo) - il volo è in ritardo di 3 o più ore (potresti ricevere anche una compensazione pecuniaria) . il volo è in overbooking e ti è stato negato l’imbarco In tutti questi casi, hai diritto al rimborso del biglietto (completo) per le parti del viaggio non effettuate e, se necessario, anche quelle già effettuate se il volo non serve più lo scopo del tuo viaggio originale.
La compagnia aerea deve offrirti due opzioni: - il rimborso del biglietto (completo) - un volo alternativo verso la tua destinazione il più presto possibile, o a una data successiva di tuo gradimento. Inoltre, potresti aver diritto a una compensazione pecuniaria, a meno che la cancellazione non sia dovuta a circostanze eccezionali (ad esempio, condizioni meteorologiche avverse) o sei stato informato della cancellazione con almeno 14 giorni di anticipo.
Hai diritto a diverse forme di assistenza in base alla durata del ritardo e alla distanza del volo. - Se il volo in ritardo supera le 5 ore, puoi scegliere di non viaggiare e ottenere il rimborso del biglietto. - Se il volo in ritardo supera le 3 ore (e è uguale), puoi richiedere una compensazione pecuniaria, a meno che il ritardo sia causato da circostanze eccezionali. Inoltre, per ritardi superiori a 2, 3 o 4 ore ( a seconda della distanza del volo), hai diritto a pasti, bevande, e alloggio se necessario.
In questo caso puoi scegliere tra: - il rimborso del biglietto (completo) - un volo alternativo verso la tua destinazione finale. In entrambi i casi, hai diritto a una compensazione pecuniaria, a meno che tu abbia volontariamente rinunciato all’imbarco in cambio di vantaggi concondarti con la compagnia aerea.
L’importo del risarcimento varia in base alla distanza del volo e al ritardo accumulato: - €250 per voli fino a 1.500 km - €400 per voli intracomunitari superiori a 1.500 km e per voli tra 1.500 e 3.500 km - €600 per tutti gli altri voli superiori a 3.500 km Tuttavia la compagnia aerea può ridurre il risarcimento del 50% se ti offre un volo alternativo che arriva con un ritardo minore rispetto all’orario del volo cancellato.
La differenza principale è che il rimborso riguarda la rstituzione dell’importo pagato per un servizio non usufruito (es. volo cancellato), mentre il risarcimento è un’indennità per danni subiti (es. ritardi o disagi) altre al costo del biglietto. Il rimborso copre solo il costo del servizio, il risarcimento compensa per il disagio.
SÌ, esiste un termine per presentare una richiesta di risarcimento. Questo termine varia da Paese a Paese, in base alla normativa nazionale sulla prescrizione dei diritti. In molti Stati membri dell’UE, hai fino a 2 anni per richiedere la compenzasione. Tuttavia, è consigliabile verificare i termini specifici nel paese di origine della compagnia aerea o nel luogo in cui hai effettuato il volo.
Se per “biglietto aereo non rimborsabile” si fa riferimento al tipo di tariffa applicata dalla compagnia aerea, la risposta è no. Anche ai viaggiatori con “biglietto aereo non rimborsabile”, in caso di volo in ritardo, volo cancellato o volo in overbooking, è dovuta la compensazione pecuniaria.
In caso di negato imbarco per overbooking
Il passeggero, oltre alla compensazione pecuniaria ha diritto al rimborso del biglietto oppure (in alternativa al rimborso) ad essere “riprotetto”, ovvero imbarcato il prima possibile su un altro volo con uguale destinazione.
In caso di volo cancellato
Il passeggero ha diritto al rimborso del biglietto oppure (in alternativa al rimborso) ad essere “riprotetto” il prima possibile su un altro volo.
In questo caso il passeggero ha diritto al rimborso del biglietto aereo e alla compensazione pecuniaria prevista (tra i 250 e i 600 €) se:
- la compagnia aerea NON può dimostrare che la cancellazione del volo si è verificata a causa di circostanze eccezionali e che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso
- la compagnia aerea ha modificato (cancellato) i piani di volo originariamente stabiliti con un preavviso INFERIORE a 14 giorni rispetto alla data di partenza prevista.
SI. Il regolamento europeo si applica ai voli di linea, low cost e charter. Dunque anche i voli charter rientrano tra quelli che possono aver diritto ad un indennizzo in caso di cancellazione o ritardo del volo.
Puoi sempre rivolgerti al team di No Problem Flights, poiché anche in questo caso il passeggero vola sempre con una compagnia aerea con un brand (Alitalia, Vueling, Meridiana, Ryanair ecc..) seppur per l'occasione charterizzata da chi ha organizzato il pacchetto turistico.
SI. Anche per i voli low cost è possibile richiedere il rimborso del biglietto se questi rientrano tra le 3 situazioni previste: volo cancellato, volo in ritardo e volo in overbooking.
Il vettore aereo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria solo se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali e che non si sarebbe comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso (avverse condizioni meteorologiche, scioperi, rischio attentati terroristici, guerre, chiusura spazi aerei, incendi, eruzione di vulcani, maremoti). Ovvero per tutti quei motivi attinenti alla sicurezza del volo (nella doppia accezione di safety e security).
Lo sciopero rientra tecnicamente tra i motivi esimenti per la compagnia aerea, anche se c’è della Giurisprudenza della Corte Europea che dice che in caso di “negato imbarco” a causa di scioperi verificatosi nei giorni precedenti la compensazione è dovuta.
Secondo quanto previsto dal Regolamento UE n.261/04, coloro che viaggiano in maniera gratuita o che usufruiscono di una tariffa ridotta normalmente non accessibile al pubblico (dipendenti di compagnie aree, tour operator ecc) non hanno diritto ad una compensazione.
Mediamente le tempistiche per ricevere l'indennizzo (tra invio documentazione, verifica dei requisiti, gestione della pratica, risposta delle compagnie aeree e risarcimento), variano tra i 3 e i 6 mesi per le compagnie più note.
No, in caso di attentati terroristici o problemi di sicurezza internazionale la compagnia aerea non è tenuta risarcire in alcun modo i passeggeri, in quanto queste situazioni rientrano nella casistica delle "circostanze eccezionali" secondo le quali la compagnia non avrebbe potuto evitare i disagi anche adottando tutte le misure del caso. Dunque non è previsto alcun risarcimento o rimborso del biglietto.
No, il mancato utilizzo del biglietto aereo a causa di scelte, problematiche o imprevisti di natura personale non comporta nessun tipo di indennizzo o rimborso.
Si, il passeggero a cui viene negato l'imbarco sul proprio volo, che ha rinunciato ad un volo alternativo, ha in ogni caso diritto ad un indennizzo ed all'assistenza in aeroporto.
No, il passeggero a cui è negato l'imbarco a causa di condizioni di salute non idonee al volo, a causa di motivi legati alla sicurezza o a causa a problemi con i documenti di viaggio non ha diritto ad alcun tipo di rimborso o risarcimento.
No, in questo caso il rimborso del biglietto aereo e la tutela dei viaggiatori dipende dalla legislazione locale/nazionale e dalle condizioni di trasporto sottoscritte.
L’assicurazione di viaggio può avere implicazioni solo se il volo è stato annullato o modificato per cause personali e che esulano da responsabilità della compagnia aerea. Non influisce invece su quelli che sono i diritti del passeggero in relazione al ritardo aereo o volo cancellato per cause dipese dal vettore di volo.
La possibilità di utilizzare il secondo volo dipende dalle circostanze. Se i voli sono parte di un unico biglietto (emesso dalla stessa compagnia aerea), saltare il primo volo solitamente comporta la cancellazione automatica anche del secondo. Tuttavia, se i voli sono stati acquistati separatamente (con due transazioni distinte e check-in autonomo), potrai comunque utilizzare il secondo biglietto.
In caso di problemi, è consigliabile contattare il banco check-in o la biglietteria dell’aeroporto del secondo volo per confermare l’imbarco. Se la compagnia aerea nega l’imbarco nonostante un valido titolo di viaggio, non si può far altro che fare causa alla compagnia aerea.
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