Scegliere di viaggiare utilizzando voli è certamente una delle soluzioni più comode e veloci esistenti: si possono percorrere lunghe tratte in poco tempo, che altrimenti richiederebbero ore, se non giorni. Nonostante sia il mezzo di trasporto più conveniente per le tempistiche, è possibile incorrere in alcuni disservizi che possono ostacolare il proprio viaggio: i più comuni sono i voli cancellati, in ritardo, il negato imbarco per overbooking. È fondamentale sapere che per questi inconvenienti, in base a determinati requisiti da rispettare, vi è la possibilità di richiedere rimborso alla compagnia aerea.

Secondo il Regolamento Europeo n.261/2004, vi sono alcuni presupposti per ottenere un risarcimento dato da disservizi. Questo può essere ottenuto:

  • se il volo è all'interno dell'Unione Europea ed è gestito da una compagnia aerea facente parte dell’UE o extra UE;
  • se il volo atterra nei confini europei con provenienza da un paese extra UE ed è gestito da una compagnia aerea dell'UE
  • se il volo decolla dall’Unione Europea con destinazione un paese extra UE ed è gestito da una compagnia aerea dell'UE o extra UE
  • se non si sono già ricevuto benefici (risarcimento, volo alternativo, assistenza dalla compagnia aerea) per problemi connessi a questo volo, ai sensi della normativa vigente in un paese extra UE.

Casi in cui chiedere rimborso

Volo cancellato

In caso di volo cancellato, è importante verificare i tempi e i chilometri di percorrenza. È possibile chiedere un risarcimento se il preavviso di cancellazione: 

  • avviene a meno di 7 giorni prima della partenza;
  • avviene a tra i 7 e i 14 giorni prima della partenza;

L’importo del risarcimento è stabilito in base ai chilometri della tratta:

  • €250 per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 km;
  • €400 per tutte le tratte aeree tra 1500 e 3500 km;
  • €600 per tutte le tratte aeree che superano i 3500 km.

Non si ha diritto ad alcuna compensazione pecuniaria nei casi in cui si sia stati informati della cancellazione del volo 14 giorni prima o più e nel caso di circostanze eccezionali, come la chiusura dello spazio aereo nei pressi dell'aeroporto, attentati terroristici, calamità naturali o scioperi degli operatori in aeroporto.

Volo in ritardo

Il regolamento contempla tre categorie di voli in ritardo per cui chiedere una compensazione pecuniaria:

  • per tutti i voli inferiori o pari a 1.500 km, il ritardo deve essere di almeno 2 ore;
  • per tutti i voli intracomunitari superiori a 1.500 km e per tutti gli altri voli compresi tra 1.500 e 3.500 km, il ritardo deve essere di almeno 3 ore;
  • per tutti gli altri voli che non rientrano tra quelli sopra indicati, il ritardo deve essere di almeno 4 ore.

Quando il ritardo supera le 5 ore il passeggero può rinunciare al volo ed ottenere il rimborso del costo del biglietto senza alcuna penale (anche per biglietti a tariffa non rimborsabile).

Overbooking

In questo caso, per i passeggeri non consenzienti a cui è stato negato l’imbarco la compensazione pecuniaria ottenibile è:

  • 250 € per tutte le tratte inferiori o pari a 1.500 km;
  • 400 € per tutte le tratte intracomunitarie oltre 1.500 km e per tutte le altre tratte comprese tra 1.500 e 3.500 km;
  • 600 € per le tratte non comprese tra quelle sopra indicate.

Entro quando richiedere il rimborso aereo

È possibile effettuare una richiesta di compensazione pecuniaria, secondo il Regolamento UE 261/2004, entro 2 anni dall’evento di cancellazione, ritardo o overbooking. Oltre questo lasso di tempo non è più possibile effettuare la richiesta.

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