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Reg. CE 261/04
Sempre più spesso ritardi o cancellazioni dei voli aerei causano gravi disagi ai passeggeri, soprattutto quando la meta finale è raggiungibile esclusivamente tramite scali in altri aeroporti e coincidenze con altri voli.
A tal proposito, il Parlamento europeo con il Regolamento CE n.261/2004 ha istituito le regole comunitarie in materia di compensazione pecuniaria e di assistenza ai passeggeri nei casi di ritardo, cancellazione del volo o negato imbarco (overbooking), andando ad istituire la Carta dei Diritti del Passeggero. Quest’ultima è il documento di riferimento per la tutela dei viaggiatori. Chiunque voglia tutelare i propri diritti in seguito a disagi subiti da parte di compagnie aeree può consultare questa guida redatta in più edizioni dall'Enac, ovvero l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, che provvede ad applicare sul territorio italiano il predetto Regolamento Europeo n. 261 del 2004 il quale sancisce le responsabilità delle compagnie aeree e le modalità di rimborso dei passeggeri.
In particolare, l’art.7 (paragrafo n.1) stabilisce l’ammontare preciso della compensazione monetaria dovuta al passeggero in caso di volo cancellato, ritardo prolungato (oltre 3 ore) o negato imbarco per overbooking:
EURO 250,00 PER VOLI INFERIORI O PARI A 1.500 KM
EURO 400,00 PER VOLI TRA I 1.500 KM E 3.500 KM
EURO 600,00 PER VOLI SUPERIORI A 3.500 KM
Ma cosa accade nel caso in cui il ritardo aereo, la cancellazione del volo o il negato imbarco avvenga nella situazione di un volo con coincidenza? L’aumento del chilometraggio deve essere o meno preso in considerazione nel calcolo della compensazione?
Stando alla sentenza pronunciata il 7 settembre 2017 nella causa C-559/16 (Corte di Giustizia UE, sez. VIII), la risposta è no. Infatti la sentenza ribadisce che in caso di cancellazione del volo con coincidenza, la compensazione deve essere calcolata esclusivamente in base alla distanza radiale tra gli aeroporti di partenza e arrivo, andando quindi a calcolare soltanto la distanza tra il luogo del decollo iniziale e quello dell’atterraggio finale. Lo scalo non va pertanto considerato nel calcolo dell’indennizzo.
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