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Reg. CE 261/04
Se sei un viaggiatore e utilizzi spesso gli aerei per viaggi di piacere e di lavoro sai quanto sia frequente comprare un biglietto di “andata e ritorno”. A volte però capita di non usufruire del volo di andata, ma di voler comunque utilizzare il biglietto di ritorno. Per molto tempo alcune compagnie aeree, in caso di mancato utilizzo del biglietto di andata, cancellavano automaticamente e senza rimborso il volo di ritorno.
Questa pratica commerciale, definita “no show rule”, è purtroppo tollerata dalla Unione Europea che ha lasciato ai singoli stati membri la facoltà di vietarla o meno.
In Italia, non c’è una normativa specifica, ma l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è più volte intervenuta su tale argomento (tra le ultime la delibera n. 24586 del 2013) affermando che “La condotta consistente nell’annullare il biglietto sequenziale di ritorno, o comunque la richiesta di un supplemento di prezzo imposto al passeggero che voglia effettuare il volo di ritorno non avendo fruito della tratta di andata, costituisce una pratica commerciale scorretta”.
Nell’ottobre 2016 il Consiglio di Stato con la sentenza n.4048/2016, in un caso di no show rule azionato dall’Antitrust che coinvolgeva l’Alitalia, ha definitivamente bocciato tale pratica adottata da importanti Compagnie aeree tra cui Lufthansa, Air France, KLM e ALITALIA.
Con tale decisione, il Consiglio di Stato non ha ritenuto illegittima la “regola” applicata dalle Compagnie aeree, ma ha confermato l’inadeguatezza delle informazioni fornite ai viaggiatori per l’utilizzo dei voli “andata e ritorno”che, in caso di mancata fruizione della prima tratta, erano costretti a dover telefonare ai rispettivi call centre 24 ore prima della mancata partenza.
Compagnie come Ryanair ad esempio non richiedono nessuna comunicazione o procedura in particolare per evitare l'anullamento del volo di ritorno. Se il viaggiatore non può effettuare il volo di andata, potrà regolarmente utilizzare la stessa prenorazione per il ritorno effettuando il check-in relativo alla singola tratta. Quella di andata dunque decade automaticamente ma non comporta il conseguente annullamento della prenotazione, senza costi aggiuntivi.
Cari viaggiatori tenete, quindi, bene a mente questa informazione per i vostri viaggi futuri.
Se per qualsiasi motivo siate impossibilitati ad usufruire del biglietto di andata di una prenotazione “andata e ritorno”, la Compagnia aerea è tenuta ad assicurarvi anche il volo di “ritorno” senza alcuna limitazione e senza particolari procedure prenotative.
Per quanto riguarda la normativa comunitaria, invece, lo no show rule non viene considerato “negato imbarco” e, pertanto, il passeggero non ha diritto alla compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento CE n.261/2004.
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