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Reg. CE 261/04
Il nuovo DPCM, firmato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte il 13 ottobre, porta con sé una serie di limitazioni in tema di spostamenti da e per l’estero. Ad oggi, si tratta di disposizioni con valenza di 30 giorni il cui eventuale prolungamento verrà valutato in base all’andamento dell’emergenza sanitaria.
È obbligatorio sottoporsi a tampone per chi arriva (o ha soggiornato nei 14 giorni precedenti all'ingresso in Italia) da Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Romania, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay, o da uno dei paesi su cui vige il divieto (e Paesi terzi non specificati in altri elenchi). I soggetti in questione sono inoltre obbligati alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per due settimane.
Situazione leggermente differente per chi viaggia o ha transitato nei 14 giorni precedenti in Belgio, Francia (inclusi Guadalupa, Guyana, Martinica, Mayotte, esclusi altri territori situati al di fuori dell’Europa), Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Spagna (inclusi territori in Africa), Regno Unito e Irlanda del Nord. In questi casi non scatta l’obbligo di isolamento e sorveglianza sanitaria ma è imposto il test Covid.
Rimane salva la possibilità per entrare in Italia, come specificato dal nuovo DPCM, di presentare all'imbarco l'esito di tampone negativo effettuato nelle 72 ore precedenti. È possibile anche sottoporsi a test molecolare o antigenico al momento dell'arrivo in aeroporto. In ogni caso, in attesa dell'esito, si dovrà rimanere in isolamento fiduciario.
Importante ricordare le situazioni in cui non serve applicare l'obbligo di tampone o di sorveglianza sanitaria. Questi valgono (escludendo i paesi citati in precedenza) per:
chi entra in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza;
i lavoratori transfrontalieri e gli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza nel quale ritornano ogni giorno almeno una volta a settimana;
per chi transita con mezzo privato nel territorio nazionale per un periodo non superiore alle 36 ore.
In ogni caso rimane necessario l’utilizzo della mascherina chirurgica per tutta la durata del volo, come già chiarito in un precedente DPCM.
In una situazione di tale incertezza diventa cruciale ottenere l’assistenza adeguata in caso di cancellazione o ritardo dei voli. Le pratiche per far valere i propri diritti possono essere però particolarmente insidiose. Occorre sapere come procedere, a quale ente competente potersi rivolgere, come contattare le compagnie aeree, quale documentazione compilare e a chi inviarla.
Secondo quanto previsto nella Carta dei Diritti del Passeggero, a seguito di una delle circostanze sopra indicate, bisogna compilare un modulo da inviare alla compagnia aerea responsabile del disagio per ottenere l’indennizzo volo. A tale modulo bisogna allegare:
una lettera di richiesta di rimborso (che contenga tutti i requisiti necessari per il risarcimento dei danni da volo)
una copia della carta d'imbarco
una copia del documento d'identità
Il risultato di questo complesso procedimento burocratico è che la maggior parte dei passeggeri rinuncia ad ottenere il proprio rimborso. Con No Problem Flights invece non serve compilare nessun modulo complicato. Tutto ciò che occorre fare è inserire i dettagli del proprio volo e cliccare su “Verifica Indennizzo” per scoprire immediatamente se si ha diritto e a quanto ammonta il proprio rimborso totale. No Problem Flights gestirà tutto l’iter burocratico a proprie spese.
Per scoprire a quanto ammonta la compensazione pecuniaria del volo a cui si può avere diritto basta inserire i propri dati nell’apposito modulo di Verifica Indennizzo raggiungibile a questo indirizzo.