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Reg. CE 261/04
Controllare per caso la posta elettronica ed accorgersi che il proprio viaggio in aereo è stato cancellato è un momento spiacevole vissuto da molti viaggiatori, soprattutto nell’arco di questa estate 2020. Reduci da una pandemia globale, peraltro ancora in corso, tutti i settori economici sono stati travolti da una crisi inevitabile che ha colpito anche il sistema dei trasporti aerei.
Tanti i passeggeri che hanno ricevuto l’improvvisa comunicazione via e-mail, con cui le compagnie aeree informavano della cancellazione del volo. Ma in pochi sanno davvero quali sono i propri diritti e come farli valere.
Chi ha acquistato un biglietto aereo ed è magari in procinto di partire, ha tanti dubbi sul volo prenotato vista l’attuale situazione che imperversa nei cieli italiani e non. Sempre più tratte vengono quotidianamente soppresse e le indicazioni che i passeggeri ricevono sono spesso incomplete e frammentarie.
A rispondere dettagliatamente a questa, e alle altre numerose domande, ci pensa la Carta dei diritti del passeggero, cioè il Regolamento Ce 261/2004, una vera e propria normativa che stabilisce quali debbano essere i diritti dei passeggeri in caso di cancellazione o ritardo del volo.
Innanzitutto occorre sottolineare che, quanto contenuto in questo documento ufficiale, vale per i voli (di linea ma anche low cost) che decollano e atterrano in territorio comunitario a prescindere dalla bandiera della compagnia. Le stesse norme si applicano anche per i viaggi in partenza da Paesi esterni alla Comunità, purché vengano gestiti da vettori facenti parte dell’Unione Europea. Bisogna comunque tenere sempre ben a mente anche le regole e le indicazioni previste dalla normativa locale.
Sostanzialmente la Carta dei diritti del passeggero prevede vengano rispettate delle linee guida di comportamento da parte dei vettori nei confronti del viaggiatore. Per questo, quando si riceve una e-mail in cui si comunica che il volo è stato cancellato, occorre mantenere la calma e concentrarsi sulle cose da fare per salvaguardare i propri interessi.
Prima cosa fondamentale, è la tempistica con cui si viene avvisati della soppressione del viaggio. Infatti, nei casi in cui si riceve comunicazione (e-mail, telefono, sms) della sospensione del volo almeno due settimane prima della partenza prevista, si può richiedere il corrispettivo della somma spesa per l’acquisto del biglietto aereo (o per la parte non eseguita).
Quando invece il volo viene cancellato all’improvviso (non per cause eccezionali) e magari dopo lunghe attese in aeroporto, è prevista anche una compensazione pecuniaria, calcolata in base alla distanza della tratta di destinazione. L’importo del rimborso, compreso tra i 250 euro ed i 600 euro, si riduce della metà solo se si decide accettare di imbarcarsi su voli alternativi. Se il passeggero è consenziente, può accettare di imbarcarsi su un altro velivolo anche il giorno successivo, purché si provveda alla eventuale sistemazione notturna in hotel e ai pasti.
In questo caso è possibile anche anticipare le spese e, presentando scontrini e fatture, si può ottenere anche il rimborso di quanto versato in attesa della ripartenza.
RICHIEDI RIMBORSO BIGLIETTO
Anche se dallo scorso giugno l’ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile) ha decretato che non è più possibile sospendere un volo per coronavirus, è opportuno sapere a cosa si ha diritto in caso di circostanze eccezionali.
Quando si parla di avvenimenti straordinari si fa riferimento a delle condizioni non prevedibili (radar rotto, attentati, chiusura spazio aereo, ecc.), a cui la compagnia aerea può appellarsi, per rifiutare di accogliere le richieste di risarcimento.
In questi casi il vettore è tenuto a corrispondere solo la quota del biglietto o per la tratta non percorsa, e non a versare un ulteriore risarcimento pecuniario.
Il rimborso della prenotazione deve avvenire entro sette giorni o, ancora una volta, il passeggero può valutare la ricollocazione su altri voli successivi.
Accade talvolta che si ritenga comunque opportuno avviare una richiesta per il disagio subito, e in questo caso la prima mossa da fare è quella di presentare la domanda direttamente alla compagnia aerea con cui si è stipulato il contratto. La risposta deve arrivare entro 6 settimane, e qualora non rispettasse questa tempistica, o non fosse del tutto esaustiva e soddisfacente, è necessario presentare reclamo all’ENAC.
Ricevere una e-mail di cancellazione del volo non è mai una bella notizia, ma almeno è possibile prepararsi e attivarsi per richiedere il rimborso a cui si ha diritto.